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19 Febbraio 2025Come funziona il RENTRi: obblighi e adempimenti per le imprese edili
Il RENTRi, acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema digitale introdotto per migliorare la gestione e il monitoraggio dei rifiuti. Questo strumento cambia il modo in cui le imprese devono adempiere agli obblighi già esistenti, come la compilazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri di carico e scarico.
La grande novità è che tutto avviene in maniera digitale: i registri e i formulari sono vidimati da remoto, archiviati online e sempre accessibili agli organi di controllo.
Con l’entrata in vigore del regolamento che disciplina il RENTRi (D.M. 59/2023) il 15 giugno 2023 e la successiva roadmap definita dal D.D. 97/2023, l’obbligo di iscrizione è stato organizzato in base al numero di dipendenti, con l’operatività effettiva prevista dal 15 dicembre 2024.
Ma chi deve iscriversi e quali sono gli obblighi da rispettare? Questo articolo fornirà tutte le risposte e approfondirà le novità introdotte dal sistema con un focus sulle imprese edili.
Cosa è e come funziona la piattaforma RENTRi
La piattaforma RENTRi rappresenta il cuore del nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, strutturandosi in strumenti e procedure pensati per ottimizzare la gestione dei registri e dei formulari di identificazione.
Il sistema si divide in due sezioni principali:
Anagrafica: che raccoglie informazioni sugli iscritti e sulle autorizzazioni ambientali;
Tracciabilità: che conserva i dati annotati nei registri e nei formulari;
Integrata con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, la piattaforma RENTRi assicura interoperabilità con i sistemi informatici aziendali e semplifica la trasmissione dei dati. Il Decreto Direttoriale 43/2023 ha stabilito le modalità operative, le istruzioni per l’iscrizione, i requisiti tecnici e i servizi di supporto per gli operatori, delineando un sistema più efficiente e trasparente per la gestione dei rifiuti.
Scarica gratuitamente la documentazione sulle modalità operative RENTRi DD.143/2023
Obblighi e nuove scadenze per le imprese edili
Le imprese edili che producono rifiuti da costruzione o demolizione devono iscriversi al RENTRi se generano rifiuti pericolosi, mentre per quelli non pericolosi è sufficiente la registrazione.
Dal 13 febbraio 2025, tutte le imprese edili dovranno utilizzare il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) cartaceo, vidimato digitalmente tramite RENTRi. L’iscrizione è obbligatoria per impianti di smaltimento, trasportatori e aziende con oltre 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o derivanti da lavorazioni industriali.
Da questa data, anche chi non è iscritto dovrà utilizzare i nuovi modelli FIR, compilabili tramite i propri sistemi gestionali o i servizi digitali del RENTRi.
Il nuovo registro di carico e scarico entrerà in vigore il 15 febbraio 2025, con obbligo di vidimazione digitale e impossibilità di utilizzare i vecchi modelli.

Chi deve iscriversi al RENTRi e chi è esentato?
L’obbligo di iscrizione al RENTRi riguarda enti e imprese coinvolti nella gestione dei rifiuti, come impianti di trattamento, produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, oltre ai consorzi per il riciclo e recupero. Anche alcune categorie di produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, come industrie, artigiani e impianti di smaltimento, devono iscriversi.
Tuttavia, alcuni soggetti ne sono esentati, tra cui chi produce solo rifiuti non pericolosi in ambito agricolo, commerciale, sanitario o edilizio.
Anche dopo l’attivazione definitiva del RENTRi, prevista per il 13 febbraio 2025, questi produttori potranno continuare a utilizzare i nuovi formulari FIR cartacei, che dovranno essere vidimati digitalmente tramite il sistema. Il trasporto potrà avvenire con FIR compilato direttamente dal trasportatore su richiesta del produttore, che rimane comunque responsabile dei dati inseriti.
Obblighi e registrazione per i soggetti non iscritti al RENTRi
I soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRi non devono tenere il registro di carico e scarico, ma se producono anche solo un rifiuto pericoloso, l’iscrizione diventa necessaria. Per il trasporto dei rifiuti, continuano a utilizzare il FIR in formato cartaceo, salvo esoneri o l’uso di documenti alternativi.
Tuttavia, la registrazione alla piattaforma (differente dall'iscrizione) è fondamentale per poter vidimare digitalmente il FIR cartaceo, un passaggio obbligatorio dal primo utilizzo del nuovo formulario. In questo modo, anche chi non è iscritto potrà gestire i propri adempimenti in conformità con le nuove disposizioni.
Come funziona il RENTRi: scadenze e tempistiche
L’adozione del RENTRi segue una roadmap definita dal D.D. 97/2023, che stabilisce le scadenze per l’iscrizione, l’uso dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e l’emissione digitale dei FIR.
Le iscrizioni iniziano il 15 dicembre 2024 per impianti di trattamento, trasportatori, intermediari e aziende con oltre 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali.
Dal 15 giugno 2025 tocca alle imprese tra 10 e 50 dipendenti, mentre dal 15 dicembre 2025 sarà obbligatoria anche per i produttori con meno di 10 dipendenti.
Indipendentemente dall’iscrizione, il 13 febbraio 2025 segna l’entrata in vigore dei nuovi modelli di FIR e registro di carico e scarico.
Fino al 12 febbraio 2025, il FIR cartaceo continuerà a essere vidimato con le modalità attuali, mentre dal giorno successivo la vidimazione avverrà esclusivamente tramite RENTRi, con possibilità di compilazione via gestionale o direttamente sulla piattaforma.
Categoria | Iscrizione al RENTRi | Tenuta registri in formato digitale | Emissione FIR in formato digitale |
---|---|---|---|
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 | dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 | dalla data di iscrizione al RENTRi | dal 13/02/2026 |
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 | dalla data di iscrizione al RENTRi | dal 13/02/2026 |
Quanto costa l'iscrizione al RENTRI?
Per completare l’iscrizione al RENTRi, le imprese devono versare una quota per ogni unità locale.
Il pagamento prevede un diritto di segreteria di 10 euro, a cui si aggiunge un contributo annuale variabile in base alla categoria dell’azienda.
Le imprese che trattano o trasportano rifiuti, gli intermediari, i consorzi e le aziende con più di 50 dipendenti devono versare 100 euro il primo anno e 60 euro per ogni anno successivo. Le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 versano 50 euro il primo anno e 30 euro per gli anni successivi. Infine, tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi devono pagare 15 euro il primo anno e 10 euro per ogni anno successivo.
Quali sono le sanzioni per omessa o mancata iscrizione?
Le imprese che non effettuano l’iscrizione al RENTRi o la eseguono in modo irregolare sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Per i rifiuti non pericolosi, la multa varia da 500 a 2.000 euro, mentre per i rifiuti pericolosi l’importo sale da 1.000 a 3.000 euro. Tuttavia, se l’iscrizione viene regolarizzata entro 60 giorni dalla scadenza, l’importo della sanzione viene ridotto a un terzo.
Normativa di riferimento
Per approfondire il funzionamento del RENTRi e gli obblighi normativi, è possibile consultare i principali decreti di riferimento:
- D.M. 59/2023 – Disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale.
- D.D. 97/2023 – Definisce la tabella delle tempistiche per l’iscrizione al RENTRi.
- D.D. 251/2023 – Fornisce istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del FIR.
- D.D. 253/2024 – Stabilisce i requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti.
- D.D. 254/2024 – Include i manuali di supporto per utenti e operatori.
- D.D. 255/2024 – Regola la procedura di accreditamento per Enti e Amministrazioni.
L’adeguamento al RENTRi rappresenta un passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti, migliorando la trasparenza e la tracciabilità nel settore delle costruzioni e demolizioni.
Le imprese edili devono assicurarsi di rispettare le nuove normative, registrarsi o iscriversi al RENTRi in base alla propria situazione e utilizzare correttamente il FIR e i registri digitalizzati per evitare sanzioni.